Referendum 2026, analisi super partes della riforma giustizia

Separazione delle carriere, doppio CSM e Alta Corte disciplinare: impatto reale, limiti strutturali e nodi ancora aperti

a cura di Francesco Crisafulli

Il 22 e il 23 marzo 2026 saremo chiamati alle urne per approvare o respingere la riforma costituzionale approvata dal Parlamento e comunemente definita riforma della giustizia.

Su questo, vorrei invitarvi a qualche riflessione.

Prima di cominciare, tre premesse necessarie:

1. L’indipendenza della magistratura è un elemento essenziale dello stato di diritto e una garanzia indispensabile per la concreta attuazione dei principi di eguaglianza e libertà in uno Stato democratico.

2. Come ex magistrato, sono sospettoso di una politica aggressivamente ostile alla magistratura ogni volta che un provvedimento giudiziario le è sgradito.

3. Non faccio propaganda: voglio solo riportare questa sgangherata campagna referendaria nei limiti suoi propri e fornire elementi di giudizio sul merito delle questioni in giuoco.

Non siamo chiamati a fare professioni di fede di destra o di sinistra, né a promuovere o bocciare un governo, ma ad approvare o non approvare la modifica di una parte importante della Costituzione. Perciò, è bene sapere di che cosa stiamo parlando.

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Cosa cambierebbe con la riforma della giustizia

La campagna per il “no” cerca di presentare la riforma come un attentato alla democrazia e allo stato di diritto e chiama alle armi i cittadini elettori per la difesa della patria in pericolo. Così si distoglie l’attenzione dell’elettorato dal contenuto della riforma per polarizzare l’attenzione su un tema che mobilita le coscienze a prescindere dal merito delle questioni in giuoco.

L’indipendenza della magistratura (tutta) è attualmente garantita da un complesso di disposizioni costituzionali: dieci articoli (dal 101 al 110) sull’«Ordinamento giurisdizionale» (o meglio, giudiziario), e altri tre (111, 112 e 113) contenenti «Norme sulla giurisdizione».

L’art. 101, comma 2 stabilisce che «I giudici sono soggetti soltanto alla legge»; l’art. 104, comma 1 definisce la magistratura come «un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere»; l’art. 105 indica le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura; l’art. 106, comma 1 impone l’assunzione dei magistrati «per concorso»; e l’art. 107 dichiara che «I magistrati sono inamovibili» e che «Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario». Infine, l’art. 112 stabilisce che il pubblico ministero è gravato da un (mitico, mai realizzato e irrealizzabile) “obbligo” di esercitare l’azione penale.

Di tutto questo, che cosa cambierà, con la riforma?

Nulla, o quasi.

L’art. 101 non viene toccato: i giudici restano «soggetti soltanto alla legge».

L’art. 104, primo comma viene modificato soltanto per distinguere le due carriere, giudicante e requirente; rimane invariata la garanzia della magistratura (tutta, giudicante e requirente) come «ordine autonomo, indipendente da ogni altro potere». I commi successivi istituiscono, al posto dell’attuale e unico CSM (Consiglio superiore della magistratura), due distinti Consigli superiori – uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri (li chiamerò, per comodità, CSG, come “Consiglio superiore dei giudici”, e CSP, come “Consiglio superiore dei procuratori”, anche se non sono questi i loro nomi ufficiali – e stabiliscono le regole per la selezione dei rispettivi componenti.

L’art. 105 riproduce il testo attuale del primo comma, togliendo soltanto il riferimento ai provvedimenti disciplinari, che vengono attribuiti a un’Alta Corte di cui disciplina composizione e giurisdizione.

Gli ultimi articoli della legge costituzionale intervengono sugli attuali articoli 106, 107 e 110 soltanto per adeguarne il linguaggio, oltre a dettare le norme transitorie applicabili sino a quando la legislazione ordinaria non verrà adattata al nuovo testo della Costituzione.

Insomma, non vi è una sola parola che metta a repentaglio l’indipendenza dei giudici o che modifichi le garanzie di cui godono i pubblici ministeri.

Giudici e Pubblici Ministeri

Detto questo, è vero che i PM sono un po’ meno “garantiti” dei magistrati giudicanti. Ma questo è già vero oggi, con il testo attuale della Costituzione. Soltanto la magistratura giudicante gode di una garanzia assoluta di autonomia e indipendenza. Ai pubblici ministeri, invece, l’art. 107, ultimo comma (rimasto invariato), assicura le «garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario»: affida cioè a una legge ordinaria il compito di stabilire quali siano, in concreto, quelle garanzie. Quindi i padri costituenti non avevano equiparato totalmente il magistrato che indaga e che sostiene l’accusa a quello che, da una posizione di terzietà, deve giudicare. Essi avevano invece previsto che il pubblico ministero potesse, se così si fosse stabilito con legge (ordinaria) godere di garanzie più attenuate. E la Corte costituzionale stessa ha avvalorato questa interpretazione.

Insomma, che il pubblico ministero possa essere meno indipendente del giudice è cosa già contemplata dalla Costituzione e non è affatto un attentato alla democrazia. E questo è ancora più giustificato oggi, dopo l’abrogazione del codice fascista e l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale che tratteggia un processo tra “parti” (in posizione di parità) davanti a un giudice terzo e imparziale. Uno schema che trova la sua massima espressione proprio nell’art. 111 Cost.

Da qui a dire, però, che il pubblico ministero (e persino il giudice, ma qui siamo alla pura affabulazione) sarà o potrà essere assoggettato al potere esecutivo, cioè al governo, ce ne corre.

Così come il giudice è soggetto soltanto alla legge, così anche il pubblico ministero ha (almeno in teoria) un vincolo diretto di soggezione alla legge che consiste nell’obbligatorietà dell’azione penale. In teoria, perché questa obbligatorietà è da decenni un mito assai lontano dalla realtà.

Ma non divaghiamo. Il vincolo dell’art. 112, comunque, c’è e non può essere ignorato. Ma soprattutto c’è e resta l’affermazione secondo cui la magistratura (tutta, senza distinzione di funzioni) costituisce «un ordine autonomo, indipendente da ogni altro potere».

I PM rischiano di diventare uno strumento del potere esecutivo?

A una lettura serena e senza pregiudizi si capisce che la separazione delle carriere non è la scure che si abbatte sulla magistratura autonoma e indipendente per fare del pubblico ministero uno strumento del potere esecutivo.

Per convincersene, basterebbe una banalissima riflessione. Le garanzie del pubblico ministero non sono stabilite direttamente dalla Costituzione ma sono affidate alla legge ordinaria. Per ridurle, fino, magari, ad azzerarle, sarebbe quindi bastato modificare, con una maggioranza semplice di cui il governo dispone ampiamente, la normativa sull’ordinamento giudiziario. Naturalmente badando a rimanere nei limiti tracciati dagli articoli 104 e 112 Cost. Ma allora perché mai il governo avrebbe dovuto avventurarsi sull’impervio cammino della riforma costituzionale, con annesso referendum? Forse, si dirà, per eliminare proprio quei due vincoli costituzionali. Già, ma gli articoli 104 e 112 ancora ci sono e non sono cambiati.

La separazione delle carriere non esaurisce il contenuto della riforma: ci sono anche lo sdoppiamento del CSM, con la selezione dei componenti mediante sorteggio, e la creazione dell’Alta Corte disciplinare. Ancora due attacchi all’indipendenza dell’ordine giudiziario e ad altri principi costituzionali?

Al posto del CSM, oggi unico per tutta la magistratura, la riforma ne prevede due: un CSG per i giudici e un CSP per i procuratori. Entrambi sono costituiti, come adesso, da membri “laici”, cioè non magistrati, per un terzo, e da membri “togati”, appartenenti alla magistratura giudicante, per il primo, e requirente, per il secondo, nella misura dei due terzi. I fautori del “no” ci dicono che questo sdoppiamento comporterà una minore capacità del CSG e del CSP di tutelare i magistrati delle due categorie. Ma non ci viene spiegata la ragione. Perché non c’è.

Perché mai un giudice dovrebbe sentirsi meno tutelato dal CSG, nel quale la componente togata, sempre maggioritaria, è composta da soli giudici e non anche da pubblici ministeri? E viceversa: perché un PM dovrebbe sentirsi meno tutelato da un CSP in cui la componente togata è formata soltanto da suoi colleghi procuratori?

Le ragioni del “no” e il meccanismo del sorteggio

L’argomento principe dei fautori del “no” sembra essere il sorteggio.

Si dice: secondo il (nuovo) testo costituzionale, i componenti togati verranno sorteggiati dal “calderone” di tutti i (poco meno di diecimila) magistrati; mentre i componenti laici verranno sorteggiati da un “pentolino” contenente soltanto un ristretto numero di persone, in possesso dei requisiti professionali previsti dalla Costituzione, precedentemente selezionate dal Parlamento in seduta comune mediante elezione. Dunque, si dice, i magistrati saranno scelti a caso, svincolati da qualsiasi giudizio di competenza e da qualsiasi selezione “democratica” (dove “democratica”, però, significa ideologica o “partitica”): avranno quindi meno “forza”; mentre i membri laici saranno un gruppo compatto di membri sorteggiati fra in candidati già precedentemente scelti dalla maggioranza. Falso.

Oggi, i componenti laici del CSM vengono eletti dal Parlamento in seduta comune; una volta eletti vanno automaticamente a sedere sugli scranni del Consiglio, senza alcun passaggio ulteriore. Se questa modalità di selezione va bene, perché mai la stessa modalità, con la semplice aggiunta del sorteggio, dovrebbe favorire le forze di governo? E perché mai, oggi, i componenti laici del CSM non sono espressione della “maggioranza” mentre lo sarebbero domani?

Oggi l’elezione avviene a Camere riunite con il voto segreto di ben quattro quinti dei componenti. Praticamente quasi tutti. È evidente che un simile quorum non permette al partito o alla coalizione di governo di condizionare l’elezione: perché essi hanno, sì, una maggioranza, ma giammai di quattro quinti dei deputati e dei senatori riuniti. La necessità di una proporzione così alta di voti rende inevitabile il compromesso tra le forze politiche e la presenza, nel CSM, di persone vicine alla maggioranza e anche alle opposizioni. Ovviamente (ma questo è fisiologico nel giuoco democratico) con una prevalenza di persone vicine alle forze di governo.

Il numero di voti necessario per eleggere ciascun membro del CSM è stabilito non dalla Costituzione ma da una legge ordinaria, l’art. 22 della legge n. 195 del 1958.

Ecco, allora, un’altra facile riflessione che la propaganda del “no” passa sotto silenzio ma che gli elettori non avranno difficoltà a capire. Se il governo avesse voluto assicurarsi (o meglio: assicurare alla maggioranza di turno) una più cospicua presenza nel CSM, sarebbe bastato intervenire, con una banalissima legge, sull’art. 22, riducendo la maggioranza qualificata ai due terzi, oppure sostituendola con la maggioranza assoluta senza quorum, o addirittura con una maggioranza semplice; o magari anche eliminando il voto segreto. A che pro modificare la Costituzione?

Ma nulla di tutto ciò è stato fatto. Il nuovo testo dell’art. 104 non parla affatto di maggioranze (come non ne parla quello attualmente in vigore) e l’art. 22 della legge del 1958 non viene affatto modificato.

Dire, quindi, che i laici sorteggiabili saranno scelti “dalla maggioranza” è un tipo di affermazione che comunemente si chiama bugia: essi sono già scelti da una maggioranza, che però non coincide affatto, né coinciderà in futuro, con quella di governo, e oggi vanno a sedere in Consiglio immediatamente dopo essere stati eletti, mentre domani, ferma restando l’elezione con la medesima maggioranza, vi sarà l’ulteriore alea del sorteggio che potrà scompaginare (in modo imprevedibile) le proporzioni fra le varie “famiglie” politiche.

E veniamo ai togati. Il testo costituzionale nulla dice delle specifiche modalità che dovranno essere osservate per il sorteggio. Saranno necessarie – e sono infatti previste – leggi (ordinarie) di attuazione. Ed è a quelle che, semmai, dovremo prestare attenzione.

La necessità di una preselezione

Un aspetto mi pare certo: non sarà possibile procedere al sorteggio tra i quasi diecimila magistrati in servizio. Una preselezione sarà comunque necessaria, per ragioni pratiche e giuridiche.

Innanzitutto, mi sembra alquanto complicato organizzare un sorteggio tra così tanti “candidati”.

In secondo luogo, tra i magistrati ce ne sono con decenni di esperienza, e ci sono i MOT, i magistrati ordinari in tirocinio, entrati in servizio da pochi mesi, settimane o giorni; e quelli che hanno completato il tirocinio e hanno appena assunto le funzioni giurisdizionali. Per quanto si possa sospettare la politica di voler ridurre gli spazi di autonomia della magistratura, direi che un CSG e un CSP pieno di “giudici ragazzini” non gioverebbe a nessuno: sarebbero non già magistrati manipolabili, ma magistrati imprevedibili.

Ma c’è una terza ragione che rende indispensabile una selezione preventiva. I magistrati (tutti, anche i PM) godono dell’inamovibilità: «Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso» (art. 107 Cost., che rimane invariato). Ciò vuol dire che il magistrato sorteggiato dovrà comunque prestare il proprio consenso alla nomina al CSG o al CSP, perché altrimenti non lo si potrà strappare a forza al suo posto e alle sue funzioni giudiziarie per proiettarlo d’autorità al Consiglio.

Si dirà, certo, che la poltrona di consigliere superiore fa gola, è assai comoda e ben retribuita, anche con fringe benefits tipo l’auto blindata, magari la scorta, e così via. Ma (a parte il fatto che questi “privilegi”, che in realtà sono palle al piede, molti magistrati ce li hanno già) a fronte di ciò bisogna considerare il tipo di lavoro, essenzialmente di routine burocratico-amministrativa, che il Consiglio deve (e i Consigli dovranno) svolgere. Valutazioni di professionalità dei magistrati, trasferimenti a domanda, nomine (non solo quelle di massima importanza, ma tutte quelle dei presidenti di sezione dei piccoli tribunali di provincia), approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari… Una noia mortale, per molti, soprattutto giovani, che hanno studiato per fare i giuristi e i giudici, o i pubblici ministeri, non per sbrigare faccende burocratiche.

Insomma, bisognerà comunque fare i conti con la possibilità (o la probabilità) che uno o più dei sorteggiati declini cortesemente l’offerta. E allora, che si fa? Si risorteggiano tutti i componenti togati, o soltanto il numero necessario a coprire i posti di coloro che fecero “il gran rifiuto”? E per quanto tempo può andare avanti questo teatrino del sorteggio?

Francamente, è difficile credere che le cose andranno così. Mi pare più che probabile che anche per i togati vi sarà una forma di preselezione, e che dovrà avvenire mediante un’elezione, accompagnata da una qualche forma di limitazione basata sull’anzianità di servizio e l’esperienza.

In conclusione, non vedo come e perché lo sdoppiamento dei Consigli superiori e il sorteggio dei componenti dovrebbe determinare conseguenze catastrofiche sull’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

L’Alta Corte disciplinare

L’ultimo grande tema che divide i favorevoli dai contrari alla riforma è la creazione dell’Alta Corte disciplinare, che sostituirà l’attuale Sezione disciplinare del CSM.

Qui, una parte degli argomenti del “no” è francamente stupefacente. Si paventa una soggezione del giudice e del PM alla spada di Damocle dell’Alta Corte, che incuterebbe un sacro terrore capace di condizionare le loro azioni nei rispettivi campi di competenza. Nessuno, però, ci spiega perché mai questo sacro terrore non ha mai condizionato nessun magistrato nell’esercizio delle sue funzioni fino a oggi, quando la spada di Damocle si chiamava (e si chiama ancora) Sezione disciplinare e può infliggere le stesse sanzioni, per le stesse violazioni, che passeranno alla competenza dell’Alta Corte.

I rischi per l’indipendenza di giudizio dei giudici e per la correttezza dello svolgimento delle funzioni giudiziarie dei pubblici ministeri risiedono non nell’organo che infligge le sanzioni (purché sia esso stesso indipendente dal potere politico) ma nella definizione degli illeciti, che deve essere sufficientemente precisa e calibrata da impedire che l’azione disciplinare venga adoperata per punire il magistrato “scomodo” che ha preso una decisione sgradita al potente di turno. E gli illeciti, come le sanzioni, sono definiti da leggi ordinarie che, ancora una volta, il governo avrebbe potuto, se lo avesse voluto, modificare agevolmente senza imbarcarsi in una riforma costituzionale, ma che non vengono toccate e di cui non si prospetta alcuna modifica.

Un’altra affermazione che fa sorridere è che con l’Alta Corte si istituisce un giudice “speciale”, cosa che la Costituzione vieta. Chi dice questo sembra non avere le idee chiarissime in materia di diritto costituzionale: perché il divieto si rivolge al legislatore ordinario, non certo al legislatore costituzionale che, così come pone un divieto (art. 102), può anche stabilire la deroga a quel divieto (art. 105). Peraltro, sino a oggi, le sanzioni disciplinari erano (e sono ancora) inflitte da un organo, la Sezione disciplinare del CSM, la cui natura è dubbia, ma che emette vere e proprie sentenze, impugnabili in Cassazione. Non sembra forse, questo, un giudice “speciale” (come ritenne la Corte costituzionale in una sentenza del 1971)? E possiamo considerarlo perfettamente legittimo perché previsto proprio dall’art. 105 Cost. nel testo attuale, sebbene sia poi strutturato e disciplinato con legge ordinaria? Oppure dobbiamo credere (seguendo la Corte costituzionale di dieci anni dopo) che si tratti di un organo che esercita un potere amministrativo, sebbene segua le regole della procedura penale?

Non perdiamoci in tecnicismi. È pacifico – ed è di per sé sufficiente – che un divieto costituzionale possa essere superato, per una determinata fattispecie, da una deroga anch’essa costituzionale. E se nessuno, sino a oggi, ha definitivamente sciolto i dubbi sulla natura della Sezione disciplinare del CSM, ebbene gli stessi dubbi si trasferiranno sulla natura dell’Alta Corte (che, però, è definita in termini assai più chiari nella riforma, che parla di «giurisdizione disciplinare», di «giudici» e di «sentenze»), almeno sino a quando la Corte costituzionale, che sta lì apposta, non li avrà risolti. La democrazia non agonizzerà per questo.

Una terza affermazione, buffa ma pericolosa perché porta fuori strada il comune cittadino elettore, è quella secondo cui i membri togati dell’Alta Corte (sempre maggioritari; sulla composizione e il meccanismo di selezione rinvio a quanto ho detto per il CSG e il CSP) sarebbero soltanto magistrati della Corte di cassazione, e cioè apparterrebbero tutti a una ristretta cerchia di persone che lavorano praticamente tutte a Roma. A parte il fatto che ci sono tanti magistrati che lavorano a Roma senza essere in Cassazione (e chissà perché lavorare a Roma dovrebbe essere un problema…), è ridicolo presentare la categoria dei magistrati della Corte come una specie di consorteria sospetta di congiurati che si ritrovano a Roma per complottare a danno dei loro colleghi. La premessa è un’altra bugia.

Basta leggere: la norma non prescrive affatto che i giudici dell’Alta Corte siano magistrati della Corte di cassazione. Prevede che abbiano vent’anni di attività e che «svolgano o abbiano svolto [enfasi aggiunta] funzioni di legittimità». Cioè devono essere, o essere stati per un periodo della loro carriera, magistrati della Cassazione, anche se al momento del loro sorteggio prestano servizio in un ufficio giudiziario diverso. Cosa che a me pare tutto sommato saggia: che un magistrato chiamato a giudicare altri magistrati abbia fatto almeno un’esperienza nel tribunale più alto della “piramide” giudiziaria è una pretesa più che ragionevole.

Decisamente più serio è l’ultimo argomento dei fautori del “no” contro l’Alta Corte. Si lamenta, non senza fondamento, che le sentenze siano impugnabili non davanti a un giudice diverso e “superiore” (come accade oggi per le sentenze della Sezione disciplinare, impugnabili davanti alla Corte di cassazione a Sezioni unite), bensì davanti alla stessa Alta Corte, in diversa composizione. Insomma, le persone cambiano, ma l’organo che giudica sull’impugnazione è lo stesso organo che ha emesso la sentenza impugnata. Inquietante, quando si tratta di sentenze che colpiscono gli appartenenti a un “ordine” di rilevanza costituzionale comminando ai loro danni sanzioni che posso essere anche gravissime (si va fino alla destituzione).

Però mi chiedo (e questa è una vera domanda, non una domanda retorica): siamo sicuri che, poi, la sentenza resa in secondo grado non sarà a sua volta impugnabile per cassazione, per motivi di legittimità (come oggi)? Il testo della riforma non lo dice, ma lo potrebbe dire una legge attuativa. E se non lo dicesse? Beh, se non lo dicesse, credo che sorgerebbe un serio problema di legittimità costituzionale (nonostante la riforma), perché l’art. 111 Cost. prevede che «Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra».

Se le sentenze dell’Alta Corte sono sentenze (e lo sono, lo dice la riforma) come si può ritenere, sulla sola base dell’avverbio «soltanto» (la cui portata è subito temperata dalla locuzione «anche per motivi di merito»), che esse siano sottratte al principio generale della ricorribilità per cassazione?

Questo è un mio dubbio, che credo fondato; ma rimane il fatto che, allo stato, sembrerebbe che l’unica possibile impugnazione delle sentenze dell’Alta Corte si debba svolgere dinanzi alla stessa Corte. E qui abbiamo un vero problema.

Politicizzazione della Magistratura e riforma

Con questo, credo di aver dimostrato l’inconsistenza, quasi totale, della campagna allarmistica per il “no”, che sceglie di puntare sulle appartenenze ideologiche o partitiche, sull’avversione al governo in carica e su inesistenti attentati all’integrità della Repubblica e dello stato di diritto.

D’altra parte, però, non è vero che questa riforma renderà la legge “più uguale per tutti” e la giustizia più “giusta”, più efficiente, più rapida, come cantano le sirene del “sì”; e non è nemmeno vero che riguarderà tutta la giustizia, perché inciderà, semmai, sull’amministrazione della giustizia penale, ma non avrà pressoché alcun effetto concreto né sulla giustizia civile né tanto meno su quella amministrativa o contabile. E anzi, in realtà è lo stesso nome, comunemente utilizzato, di riforma “della giustizia”, o di referendum “sulla giustizia”, che è in buona parte ingannevole: perché questa riforma riguarda essenzialmente il Capo IV, Sezione I della Costituzione, dedicato non alla giurisdizione (come recita, in modo impreciso, il titolo), cioè alla giustizia, ma all’ordinamento giudiziario, cioè alla posizione giuridica degli appartenenti all’ordine giudiziario.

Comunque, la legge è già uguale per tutti e i veri mali della giustizia, che poi si riassumono essenzialmente nella sua esasperante lentezza, soprattutto in civile, non saranno risolti da questa riforma.

Si dirà – sempre da parte dei fautori del “sì” – che la riforma renderà più “responsabili” i magistrati del pubblico ministero e i giudici, contribuirà, così, proprio a ridurre il numero delle inchieste penali inutili, manifestamente infondate, avviate (si sostiene) per ragioni “politiche” o comunque inconfessabili e destinate a concludersi con valanghe di assoluzioni “perché il fatto non sussiste” o perché l’imputato “non lo ha commesso”, e a prevenire sentenze, penali o civili, motivate da pregiudizi politici.

E perché mai? Questa è solo la propaganda di autorevolissimi esponenti di una parte politica (che magari rivestono cariche istituzionali), indirizzata a quegli elettori che – è difficile crederci, ma ci sono – vorrebbero che l’azione di governo (quando incontra il loro favore, s’intende) potesse svolgersi liberamente senza incontrare i vincoli della legalità, della costituzionalità, delle norme europee e dei principi fondanti di uno stato democratico.

Ma la verità è che non esiste alcun motivo per cui i pubblici ministeri e i giudici, una volta separate le carriere, dovrebbero diventare meno “politicizzati” (ammesso che lo siano: che se ne trovino in giro è fuor di dubbio, ma che siano la norma, o anche solo una folta minoranza, è da escludere), o più “docili”. Perché mai le “toghe rosse” dovrebbero sbiadire, o cambiare colore, dopo la separazione delle carriere? La verità è che un pubblico ministero che vince un concorso “dedicato” a chi vuole indagare, scoprire reati e scovare delinquenti, ordinare arresti e ottenere condanne, e che risponde a un Consiglio superiore formato da pubblici ministeri suoi pari sarà più svincolato che mai dalla “cultura della giurisdizione”, dalla formazione imperniata sulle garanzie per il cittadino, sulla necessaria ricerca, non di “un colpevole” purchessia, ma della “verità processuale” quanto più vicina possibile alla verità storica. Diventerà, molto probabilmente, un “super-poliziotto” per il quale l’obiettivo è massimizzare i risultati. Arriva il “nuovo sceriffo in città”. Buona fortuna a chi voleva controllarlo.

Altro obiettivo che il governo si prefigge con la riforma è quello di arginare (se non di stroncare) la politicizzazione della magistratura (o di una sua parte).

Per chiunque abbia vissuto la vita del magistrato, o abbia semplicemente seguito almeno le vicende più clamorose che hanno riguardato la magistratura e il suo Consiglio superiore (faccio un unico esempio tra molti, la vicenda Palamara), dovrebbe essere chiaro che un problema di politicizzazione (in senso deteriore) della magistratura esiste e ha effetti certamente negativi.

Qui, però, vanno fatte alcune precisazioni. Che fra i magistrati vi siano sensibilità “politiche” diverse è fisiologico. Gli umani, al netto di qualche eccezione, pensano. I magistrati sono umani. Quindi i magistrati pensano. E se pensano hanno opinioni, che sono, per forza di cose, anche “politiche”. Anche il fatto che in una vasta categoria di persone che hanno opinioni e punti di vista diversi vi sia la tendenza a raggrupparsi attorno alle idee che accomunano, formando delle “correnti”, è fisiologico; ed è un bene che, all’interno di queste correnti, e nei dibattiti fra di esse, si sviluppino confronti, anche accesi, su temi di comune interesse e di rilevanza politico-costituzionale.

Ciò che non è, o non dovrebbe essere, né fisiologico né accettabile, è la deriva che trascina ormai da decenni l’Associazione nazionale magistrati verso un sistema correntizio degenerato in un “manuale Cencelli” permanente. Che, per ottenere una nomina, un incarico, o per passare indenne una valutazione di professionalità, o anche per sfuggire a provvedimenti pregiudizievoli di varia natura (giustificati o no) si debbano avere “santi in paradiso”, ogni magistrato lo sa benissimo, comunque sia orientato sulla riforma. E se lo nega, mente sapendo di mentire, perché anche a lui o lei, una volta nella carriera, sarà capitato di doverseli cercare, quei “santi”.

Badate, io non sto parlando di magistrati che fanno prevalere le loro convinzioni ideologiche sull’analisi dei fatti, come emergono dalle carte processuali, sull’interpretazione ragionevole della legge e sull’applicazione delle norme a quei fatti, e che decidono per pregiudizio ideologico anziché secondo diritto. Purtroppo esistono, ed è gravissimo. Ma per fortuna sono una piccola minoranza, ne sono convinto, e non è su questo fenomeno, inescusabile ma tutto sommato marginale, che mi voglio concentrare.

Piuttosto, e più modestamente, è l’influenza abnorme delle correnti – ormai apertamente contigue a specifiche aree politiche, se non a partiti, che hanno la loro rappresentanza anche fra i membri laici del CSM – sulle decisioni che riguardano i singoli magistrati o l’organizzazione degli uffici giudiziari che deve, in qualche modo, essere debellata.

Tale è l’obiettivo (uno degli obiettivi) della riforma. Ma ci riuscirà?

In parte, probabilmente, sì. L’introduzione del sorteggio, che scompagina le carte distribuite attraverso il meccanismo dei voti, potrà, se non spezzare, almeno allentare il rapporto tra eletto ed elettore, il vincolo di mandato, che oggi fa sì che il magistrato eletto al CSM da tale corrente senta il “dovere” di accordare le proprie posizioni a quelle della corrente stessa. Altrimenti, quando un giorno avrà bisogno di qualcosa, quella corrente non lo appoggerà.

Ma, per le ragioni che dicevo prima, e cioè per l’impossibilità di eliminare del tutto una preselezione elettiva dei magistrati sorteggiabili, in parte questo vincolo rimarrà sempre. E anche se non ci sarà un vero e proprio “vincolo”, resterà sempre l’inclinazione culturale e politica appartenente alla sfera intima del singolo magistrato.

Se dovessi azzardare un bilancio preventivo delle possibilità di successo della riforma in vista di questo specifico obiettivo (che di per sé mi pare condivisibile), direi che in parte potrà funzionare, ma solo in parte. Sempre che, poi, la sorte faccia bene il suo lavoro. La sorte non valuta e raramente fa scelte assennate: bisognerà vedere di volta in volta se ci consegnerà risultati equilibrati e gestibili, o se invece ci riserverà la sorpresa di Consigli superiori fortemente sbilanciati da una parte o da un’altra.

Governo e Parlamento, approvando la riforma, hanno accettato il rischio. Ora tocca a noi.

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  • Ho accettato con gioia la proposta presentatami da POV – Point Of View di curare uno spazio tra queste pagine in cui parlare delle materie a me più congeniali: musica, diritto e (geo)politica.

    Sin dall’infanzia, ho assorbito dai miei genitori, giuristi melomani, la duplice passione per la musica classica e la logica giuridica. Così, durante e dopo gli studi classici, seguiti presso il Lycée Chateaubriand di Roma, mi sono dedicato all’apprendimento del violino e del pianoforte, per poi diplomarmi al Conservatorio di Santa Cecilia in musica corale e direzione di coro, in composizione e in direzione d’orchestra. Contemporaneamente, ho intrapreso all’università gli studi di giurisprudenza.

    Ho quindi approfondito la pratica musicale in diversi corsi di perfezionamento – tra cui quelli dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia a Roma e dell’Accademia Chigiana a Siena, con il grande M° Franco Ferrara – per dedicarmi professionalmente alla direzione d’orchestra e all’insegnamento nei Conservatori di musica.

    Tra il 1985 e il 1986, per motivi professionali e personali, ho dato una svolta alla mia vita, abbandonando la musica come professione ed entrando in magistratura.

    Nel corso della carriera, oltre alle funzioni giurisdizionali come giudice civile, ho ricoperto incarichi alla Presidenza della Repubblica, come addetto all’Ufficio Affari giuridici e relazioni costituzionali, e alla Rappresentanza permanente d’Italia al Consiglio d’Europa, come esperto giuridico e co-Agente del Governo italiano presso la Corte europea dei diritti dell’uomo, a Strasburgo.

    Tornato nei ranghi della magistratura giudicante, ho esercitato le funzioni giurisdizionali al Tribunale ordinario di Roma, occupandomi di diritto contrattuale e, negli ultimi anni, prima della pensione, di immigrazione e diritti della persona.

    Sono lieto dell’incontro con voi, lettori di POV, al quale spero di dare un contributo che possa interessarvi.